Art. 6.

      1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali formulano programmi e attuano interventi a supporto della famiglia del minore nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, privilegiando e incentivando l'assistenza e il sostegno domiciliare da parte di équipe specializzate. Particolare sostegno è dato alle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri portatori di handicap.
      2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per l'educazione e il sostegno morale delle famiglie che hanno tra i loro membri soggetti portatori di handicap.